NELL’ARTICOLO 6, COMMA 6 DEL DECRETO, SI PARLA DI “CASI DI GRAVITÀ” CHE POSSONO GIUSTIFICARE LA CONSIDERAZIONE DELL’ESONERO. QUALE INDICAZIONE O CRITERIO DI GRAVITÀ DEVE ESSERE INDICATO NELLA DIAGNOSI?
Il comma a cui si fa riferimento, riportato qui sotto, non fornisce criteri quantitativo - qualitativi sulla gravità del disturbo. Ciò non risulta in alcuna altra parte della normativa attuale.
DM 5669 Art. 6 comma 6. - Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.
E' POSSIBILE L'ESONERO SOLTANTO DALLA 2^ LINGUA?
Attualmente questa possibilità non è prevista in alcuna normativa.
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